Statuto dell’Associazione “Amici della Lucia”
art. 1
E’ costituita, con sede in Lenno, via Pellico 27, l’associazione di promozione culturale, sociale e sportiva dilettantistica denominata: Associazione Sportiva Dilettantistica “ AMICI DELLA LUCIA”
art.2
L'associazione è apolitica, non persegue fini di lucro e si conforma alle norme ed alle direttive del CONI impegnandosi ad accettare ed osservare, in ogni disposizione ed a tutti gli effetti, lo statuto ed i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui intende affiliarsi.
art. 3
Lo scopo dell’ Associazione è di mantenere in vita antiche tradizioni storiche culturali e folklore del lago di Como e della Lombardia, attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla disciplina del canottaggio, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. L'associazione potrà inoltre propagandare e diffondere la praticasportiva dilettantistica, anche sotto il profilo agonistico, nonché organizzare manifestazioni e gare, partecipando ad ogni consimile iniziativa promossa da analoghe organizzazioni italiane o straniere. Al solo fine di perseguire i suddetti scopi l'associazione potrà compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, nonché contrarre mutui a breve, medio e lungo termine con istituti di credito e/o società abilitate.
art. 4
L’Associazione ha durata illimitata ed è facoltà del Consiglio direttivo di deliberare nell’interesse sociale, l’adesione della stessa a organismi federali provinciali, regionali, nazionali.
art. 5
Stemma dell’Associazione: uno scudo di colore verde con al centro un cerchio racchiudente i simboli della “Lucia” e del Lago di Como e lungo il contorno esterno le scritte “Amici della Lucia - Lago di Como”.
art. 6
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione cittadini italiani e stranieri, Enti pubblici e privati, Comuni e Pro Loco salvo quanto previsto dalle norme federali.
art. 7
I soci sono tenuti a pagare una quota sociale annuale. L’ammontare della stessa viene stabilito annualmente dall’Assemblea generale. Il pagamento della quota annuale deve essere fatto entro il 30 aprile di ogni anno.
art. 8
La qualifica di socio comporto l’impegno ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni dell’Associazione e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
In particolare i soci hanno il diritto:
di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare,
direttamente o per delega, l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e
la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
di partecipare alle attività promosse dall’organizzazione;
di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
di dare le dimissioni in qualsiasi momento.”
art. 9
La qualifica di socio si perde per dimissioni o espulsione. In quest’ultimo caso, il provvedimento viene adottato dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che in qualsiasi modo compromette il buon nome dell’Associazione e tenga una condotta non degna.
art. 10
L’andamento generale dell’Associazione è regolato dall’Assemblea generale e dal Consiglio direttivo.
art. 11
L’anno sociale si identifica con l’esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale. Una copia del bilancio dovrà essere esposta presso la sede dell’Associazione.
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative
- beni, immobili e mobili;
- contributi da enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi derivanti da convenzioni con la Regione o con altri enti pubblici;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
art. 12
L’Assemblea generale deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l’anno e preferibilmente entro il 28 febbraio:
La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L’avviso (contenente le indicazioni del giorno, dell’ora e del luogo dell’Assemblea e degli argomenti da trattare) deve essere inviato ai soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
art. 13
L’Assemblea generale è regolarmente costituita in prima convocazioni quando sia presente o rappresentata la metà dei soci aventi diritto al voto, o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo)
dell'anno precedente;
l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
fissare l’ammontare del contributo a carico dei soci per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
D’ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.
L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.
Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, attraverso Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazione con finalità analoghe od il fine sportivo di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni e riserve ai soci.
Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro socio.
art. 14
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto di tre a sette membri eletti dall’Assemblea generale. Il Consiglio direttivo rimane in carica per un triennio e i suoi componenti, scaduto il termine, sono
rieleggibili. I componenti il Consiglio direttivo eleggono tra loro un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario Tesoriere. I componenti il Consiglio direttivo non hanno diritto a alcun compenso salvo il rimorso delle spese sostenute per conto dell’Associazione nell’esercizio del loro mandato.
art. 15
Compito del Consiglio direttivo è quello di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimenti dell’attività sociale e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento degli scopi sociali in termini di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio direttivo ha facoltà di affidare ai singoli suoi membri o a persone anche estranee al Consiglio stesso particolari incarichi inerenti al funzionamento dell’Associazione.
Inoltre compete al Consiglio Direttivo:
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
deliberare in merito all’esclusione di soci;
ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
art. 16
Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell’Associazione in ogni circostanza e a ogni effetto.
Solo in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente. Il Presidente sovrintende all’amministrazione dell’Associazione e a tutta l’attività da questa svolta. Il Segretario Tesoriere è incaricato all’esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo, tiene la corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio, custodisce l’archivio ed è responsabile della regolare tenuta della contabilità; alla fine di ogni anno deve presentare al Consiglio direttivo il resoconto della gestione
art. 17
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente o almeno tre componenti ne facciano richiesta e comunque almeno una volta l’anno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
art. 18
In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più componenti, il Consiglio direttivo convocherà l’Assemblea per eleggere i nuovi consiglieri.
art. 19
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme stabilite dal CONI e dalla Federazione di appartenenza nonché alle disposizioni di legge in materia.